RIBADITA LA NON INDISPENSABILITA’ DELL’ACCERTAMENTO CLINICO STRUMENTALE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO FISICO SUBITO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
All’inizio di quest’anno la Cassazione (con la sentenza n. 1272 del 19 gennaio 2018) è ritornata ad occuparsi della complessa problematica inerente l’accertamento del danno fisico conseguente ad un sinistro stradale, con particolare riferimento alla distorsione del rachide cervicale, comunemente detta anche “colpo di frusta”.
Il dibattito giurisprudenziale al riguardo è sempre stato molto acceso sin dalla modifica dell’art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) il quale, nel testo attualmente vigente, recita espressamente che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Una parte della giurisprudenza sulla base di un’interpretazione rigorosa della norma sopra riportata ha escluso quindi la risarcibilità del c.d. “colpo di frusta” tutte le volte in cui la lesione lamentata non sia riscontrabile da esami strumentali (ad esempio da una radiografia).
Di diverso avviso è la Suprema Corte che con la sentenza menzionata – nella quale si richiama un precedente conforme – si pone in contrasto con l’orientamento più rigido sottolineando che “il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza”.
Sarà quindi il CTU nominato dal Giudice per l’accertamento della sussistenza e del grado della lesione eventualmente riportata dalla danneggiato che, applicando la leges artis, dovrà chiarire se il danno subito può essere accertato anche in assenza di accertamenti strumentali.
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