IMPORTANTE SENTENZA PER CHI HA GARANTITO FINANZIAMENTI O MUTUI
SONO NULLE LE FIDEIUSSIONI PREDISPOSTE DALLE BANCHE SULLO SCHEMA ABI
Ad affermarlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29810 pronunciata il 12.12.2017.
Come noto, infatti, le banche richiedono spesso la stipula di un contratto di fideiussione per concedere un finanziamento o mutuo.
Con tale atto, un terzo – detto fideiussore – garantisce l’adempimento del debitore principale.
Ebbene, alla luce della su citata sentenza della Suprema Corte, i fideiussori potranno opporsi alle eventuali procedure (ingiunzioni di pagamento, esecuzioni immobiliari etc…) attivate dalle banche per recuperare coattivamente i propri crediti.
Ciò poiché nella pratica tutte le banche hanno stipulato contratti di fideiussione basandosi unicamente su uno schema universale predisposto dall’ABI, l’associazione di categoria di banche ed intermediari finanziari, senza prevedere alcuna variazione.
Secondo i Giudici di Legittimità ciò viola l’art. 2 della Legge Antitrust (L. n. 287/1990) poiché lede la libera concorrenza, così come aveva rilevato con provvedimento del maggio 2005 la Banca d’Italia, a suo tempo Autorità Garante della concorrenza.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “ In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Quindi, non solo i fideiussori potranno invocare la nullità dei contratti stipulati senza alcuna variazione sulla base del modello predisposto dall’ABI – evitando così procedure esecutive a proprio carico – ma potranno altresì richiedere il risarcimento del danno da condotta illecita delle banche oltre quello derivante dall’eventuale segnalazione alla Centrale rischi.
E’ importante sottolineare che la nullità del contratto predisposto secondo il modello dell’ABI potrà essere fatta valere anche per quelle fideiussioni stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust ad opera della Banca d’Italia, ovvero maggio 2005, se lo stesso concorre a realizzare la distorsione della concorrenza.
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