Decreto “CURA ITALIA”: Sospensione delle rate del mutuo (Prima casa) per 18 mesi.

Tra le misure introdotte dal recente Decreto c.d. “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17.03.2020) c’è la possibilità, per i soggetti in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19, di ottenere la sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa sino ad un massimo di 18 mensilità.

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione prevista dal Decreto in commento consiste nella sospensione per un periodo massimo di 18 mesi del pagamento del rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
L’immobile acquistato col mutuo oggetto della richiesta deve essere adibito ad abitazione principale, ed il mutuo stipulato deve essere di importo non superiore ad € 250.000,00=.
Durante il periodo di sospensione delle rate eventualmente accordata il pagamento degli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo
durante il periodo di sospensione” verrà effettuato direttamente dal Fondo di solidarietà.
Ciò sta a significare che le rate oggetto di sospensione verranno accodate all’ultima rata prevista dal piano di ammortamento originario, ma l’importo risulterà più basso poiché
la metà della quota di interessi che compone la rata sarà già stata pagata dal Fondo citato.

Chi ha diritto all’agevolazione?

Col decreto in discussione sono state ampliate le ipotesi (già previste dal c.d. “Fondo di Solidarietà” istituito dalla L. 244 del 2007) al verificarsi delle quali il soggetto in difficoltà potrà richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
Avranno infatti diritto all’agevolazione anche i lavoratori dipendenti che si trovino in una delle seguenti ipotesi:
– sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
– riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Per quanto concerne invece i lavoratori autonomi e i liberi professionisti per ottenere l’agevolazione è necessario dimostrare (tramite autocertificazione) di aver registrato nel “trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre” un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Come si può ottenere l’agevolazione?

Per ottenere l’agevolazione gli aventi diritto, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono rivolgersi alla banca presso la quale è stato stipulato il mutuo oggetto della richiesta alla quale dovrà essere presentato il modulo, debitamente compilato, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La domanda potrà essere presentata entro il periodo massimo di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del D.L. “Cura Italia”).
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