IL CONTRIBUENTE DECADE DAL BENEFICIO CONCESSO SE NON PAGA ANCHE UNA SOLA RATA (PER LE RATEAZIONI CONCESSE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Il contribuente che abbia ottenuto una rateizzazione del pagamento delle somme dovute al Fisco a seguito di adesione al processo verbale di constatazione, decade dal beneficio nel caso in cui non paghi anche una sola delle rate successive alla prima.
Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 13133/2018.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima da parte del contribuente, può iscrivere a ruolo l’intero importo residuo, con sanzioni ed interessi, procedendo a notificare la cartella di pagamento.
E’ importante sottolineare che l’importo iscritto a ruolo sarà pari all’intera somma dovuta e rateizzata, dedotti i soli versamenti già eseguiti.
Oggetto di riscossione, pertanto, saranno anche quelle somme relative a rate non ancora scadute.
Ciò perché, il mancato pagamento di una delle rate, fa cadere il contribuente dal beneficio della rateizzazione per l’intera somma originariamente dovuta.
Diverso discorso invece và fatto per le rateazioni concesse dal Concessionario (Agenzia Entrate Riscossione) per le quali la decadenza avviene dopo il mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive).
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