LA GIURISPRUDENZA CONFERMA LA NON APPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DELLA “POSTALIZZAZIONE” IN CASO DI PRESCRIZIONE

Dopo diverse pronunce della Corte di Cassazione, risultano ormai chiari gli effetti in materia di prescrizione legati alla notificazione di un atto.

Come noto, infatti, il decorso del tempo può dar luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto.

In tale ambito si collocano due noti istituiti ovvero la decadenza e la prescrizione.

La decadenza opera quale onere imposto dalla legge per acquisire il potere di esercitare un diritto; la prescrizione invece quale sanzione per il mancato esercizio di un diritto protratto nel tempo.

Ebbene, tale differente funzione si riflette proprio sugli effetti legati alla notificazione di un atto.

In relazione alla decadenza, infatti, è applicabile il cosiddetto principio di “postalizzazione o del doppio binario” che pone un doppio criterio per il perfezionamento della notifica: quest’ultima si ritiene perfezionata per il notificante nel momento della spedizione e per il destinatarioin quello della ricezione – così come sancito dall’art 149 c.p.c, richiamato in ambito tributario dall’art. 16 del Dlgs 546/1992 –

In merito alla prescrizione, invece, il principio della postalizzazione non può trovare applicazione, ciò in ragione della differente logica alla quale risponde l’istituto.

La Corte di Cassazione ha, infatti, confermato tale orientamento, precisando che:”in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. – secondo il quale, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata dal lato del richiedente al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunta a conoscenza (legale non necessariamente effettiva) del destinatario (conf. Cass. 14862/09)” (Cass.civ., sez. II, n. 9841/2010, confermata anche da Cass. civ., sez. III, 9303/2012).

Alla luce di tale prevalente orientamento sia dottrinario che giurisprudenziale, le richieste di pagamento del tributo IMU (e in via generale di ogni altro tributo) avanzate dagli Enti locali oltre i cinque anni dal giorno in cui il tributo è maturato potranno essere legittimamente respinte in quanto l’imposta è caduta in prescrizione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, le richieste di pagamento dell’IMU 2012, spedite dai Comuni entro dicembre 2017 ma giunte ai contribuenti (anche con conoscenza meramente legale) nei primi mesi del 2018 hanno ad oggetto un tributo ormai irrimediabilmente prescritto.

Il contribuente però, al fine di far valere la prescrizione, è onerato di impugnare l’avviso di pagamento entro 60 giorni dalla sua ricezione; in caso contrario il tributo sarà comunque dovuto.

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