La Cassazione conferma: la banca deve risarcire il cliente.

Nel caso di truffa on line tramite sottrazione delle credenziali di accesso al proprio conto (home banking), la banca deve risarcire il correntista truffato se non prova il dolo del cliente o perlomeno un suo comportamento talmente incauto da non essere prevedibile.

Questo è il principio evincibile dall’ordinanza n. 9158 del 12.04.2018 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione.

La possibile utilizzazione degli strumenti di accesso ai servizi on line di home banking da parte di terzi non autorizzati, ovvero il “furto” di username e password, rientra nel rischio professionale della banca, che deve garantire misure tecniche tali da verificare l’attribuibilità dell’operazione effettuata alla volontà del correntista.

La banca, infatti, dispone di dati sensibili del cliente e la sua attività per questo si inquadra nell’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., il quale prevede una responsabilità oggettiva “aggravata”.

Pertanto, se il correntista disconosce un’operazione on line (per esempio un bonifico dal suo conto), la Banca – alla quale è richiesta la diligenza dell’accorto banchiere – per evitare il risarcimento dovrà dimostrare non solo di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (e quindi ad evitare il furto dei dati del correntista) ma anche provare che il fatto è avvenuto per una causa esterna e imprevedibile.

L’istituto di credito dovrà , quindi, dimostrare in qualche modo la riconducibilità dell’operazione al cliente.

Ciò è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale ha enunciato il seguente principio:

in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestare dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente”.

Alla luce di tale principio quindi, il correntista che abbia subito un danno a seguito di illecita sottrazione delle credenziali di accesso al proprio conto on line  e che non abbia tenuto un comportamento gravemente incauto, potrà chiedere all’Istituto di credito (Banca o Poste ) di essere risarcito.